27 Febbraio 2018
di Simone Nardone
Domenica 4 marzo saremo chiamati alle urne per le elezioni Politiche, e nel Lazio anche per quelle Regionali.
Si voterà dalle 7 alle 23, nel solo giorno di domenica. A conclusione delle operazioni di voto, inizieranno quelle di spoglio. Dopo la chiusura dei seggi, certificato il numero e le percentuali di votanti, si andrà avanti con le operazioni prima del Senato e poi con quelle della Camera. A conclusione di ciò il seggio verrà sigillato e le operazioni di scrutinio per le Regionali inizieranno nel pomeriggio di lunedì, a partire dalle ore 14.
Per le Politiche, si vota per la prima volta con il sistema elettorale partorito dalla Legge n. 165 del 3 Novembre 2017 e già ribattezzato Rosatellum, continuando la tradizione che il nome dei sistemi elettorali per Camera e Senato assumono il latinismo del relatore della legge (Ettore Rosato del Pd, in questo caso).
In realtà, il sistema con cui andremo al voto sarà il Rosatellum bis, in quanto la prima bozza della riforma non era condivisa dalle forze politiche e quindi non è mai arrivata al voto. La legge 165/2017, invece, è stata approvata con voto di fiducia dall’attuale maggioranza parlamentare. Contrari i partiti della sinistra (extra governativa) e M5S. I gruppi parlamentari dell’attuale coalizione di centro-destra, sono usciti dall’aula al momento del voto di fiducia, così facendo hanno permesso l’abbassamento del quorum per l’approvazione.
L'articolo originale: http://www.h24notizie.com/2018/02/elezioni-politiche-e-regionali-del-4-marzo-come-si-vota/
L'articolo originale: http://www.h24notizie.com/2018/02/elezioni-politiche-e-regionali-del-4-marzo-come-si-vota/
Quello con cui andremo a votare il 4 marzo è un sistema misto che assegna i seggi in una modalità a metà strada tra proporzionale e maggioritario. Per la precisione, i seggi della Camera verranno assegnati per il 61% con il sistema proporzionale (386 seggi assegnati proporzionalmente alle piccole liste bloccate di ogni circoscrizione) e con il restante 37% con il maggioritario (232 collegi uninominali, dove viene eletto il candidato che ottiene più voti); il restante 2% è la cosiddetta “quota Estero”. Per il Senato sono fatte salve le stesse percentuali.
Su entrambe sono a disposizione dell’elettore 2 voti: quello dell’uninominale e quello del proporzionale. Non esiste la possibilità del voto disgiunto. Possono essere espressi entrambi i voti, o uno solo dei due.
Pertanto, se l’elettore barra solo il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto viene assegnato anche al partito in supporto (o suddiviso tra le liste della coalizione).
Di contro, se la “X” viene messa solo sul simbolo della lista di riferimento, il voto viene assegnato anche al candidato del collegio uninominale.
Se per caso si vota il candidato nel collegio uninominale e un partito di un’altra coalizione, il voto (disgiunto)viene annullato.
Se si barrano tutti i nomi del listino proporzionale, oltre al simbolo del partito corrispondente, il voto viene considerato valido.
La scheda può essere contestata se per caso l’elettore barra un solo nome tra quelli del listino proporzionale insieme al partito di riferimento. In questo caso potrebbe trattarsi di segno distintivo.
Il voto ovviamente è nullo se viene aggiunto un ulteriore nominativo sulla scheda.
Il voto è da considerarsi nullo anche se si barrano più partiti o diversi candidati nei collegi.
Quest’anno cambia anche il meccanismo di voto per le Regionali del Lazio. Il sistema rimane fondamentalmente lo stesso dell’ultima tornata, ma sono stati aboliti i “listini del Presidente”, che andavano a coprire il premio di maggioranza.
Il sistema elettorale delle Regionali prevede un meccanismo maggioritario per l’elezione del Presidente della Giunta, dove chi prende più voti viene eletto (non esiste il ballottaggio come in altre Regioni). È invece proporzionale il meccanismo che assegna i seggi in seno al consiglio, seppur con premio di maggioranza collegato all’elezione del Presidente.
Per le regionali è ammesso il voto disgiunto, si può votare per un partito e un candidato presidente non espressione delle stesse forze politiche.
È possibile esercitare solo il voto per un partito, sapendo che in tal caso questo verrà assegnato anche al candidato presidente collegato.
Di contro, il voto non viene assegnato al partito o alla coalizione,se si vota solo il candidato presidente.
Inoltre è facoltà dell’elettore esprimere fino ad un massimo di due preferenze a patto che questi siano candidati nelle liste di quel partito e che ci sia tra loro parità di genere. Se quest’ultimo requisito non viene garantito, la seconda preferenza non viene considerata.